FAQ Bandi

Questa pagine è riservata alle domande poste all’indirizzo “info.bandi.healtialia@gmail.com” relative ai bandi pubblicati dalla Fondazione. I quesiti sono in continuo aggiornamento.

FAQ Avviso Pubblico N. 31/2025

1) Che tipo di contratti è possibile valorizzare come spese di personale, qualora queste ultime riguardino esclusivamente personale da arruolare per svolgere le attività di progetto?

Come previsto dall’Avviso al paragrafo 7.2: “per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, ai fini della corretta attuazione del progetto, si rinvia alle Linee Guida e alla documentazione descrittiva delle modalità̀ di gestione e attuazione emanate dal MUR, nel rispetto dell’articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108”.
In relazione al caso di specie, si può fare riferimento alle “Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2 – Linee di investimento 1.3 – Partenariati Estesi a Università, Centri di ricerca, Imprese e finanziamento progetti di ricerca”, emanate in data 10 ottobre 2022.
Tale documento, inter alia, chiarisce che per i nuovi inserimenti di figure tecnico/professionali, ingaggiate per la realizzazione del programma di ricerca, sono da prevedere contratti a tempo determinato di durata coerente con l’arco temporale del PNRR.

2) La presente per richiedere chiarimenti circa lo scope del bando. Noi siamo una startup innovativa che sta sviluppando una piattaforma software specificamente orientata alla creazione di equipe multidisciplinari e miglioramento della compliance clinica per soggetti in eccesso ponderale o obesi. Questo tipo di soluzioni rientra nello scope del bando oppure è rivolto soltanto a tecnologie di laboratorio e/o hardware?

Il paragrafo 1.2 dell’Avviso n.31/2025 prevede che: “Il Programma intende promuovere la realizzazione di progetti che si avvalgono di soluzioni tecnologiche e digitali avanzate applicate in contesti ad alto impatto quali la profilazione “omica”, la bioinformatica, la diagnostica di precisione, la robotica e la chirurgia avanzata. In questo contesto, possono essere considerati coerenti con le finalità del Programma i temi che contribuiscano allo sviluppo di strumenti predittivi, dispositivi terapeutici innovativi e piattaforme digitali interoperabili, tramite l’integrazione di approcci multiomici per l’identificazione di biomarcatori e la stratificazione del rischio o lo sviluppo di soluzioni di salute digitale per la gestione e l’analisi avanzata dei dati clinici complessi, di piattaforme distribuite di apprendimento automatico e di tecnologie per la chirurgia personalizzata assistita da intelligenza artificiale”. Se la soluzione sviluppata rientra in tali categorie è possibile presentare la candidatura.

3) Come spese di personale, qualora queste ultime riguardino esclusivamente personale da arruolare per svolgere le attività di progetto, è possibile prevedere contratti a tempo determinato di pochi mesi, dato che il progetto ha una durata molto piccola.

Come previsto dall’Avviso al paragrafo 7.2: “per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, ai fini della corretta attuazione del progetto, si rinvia alle Linee Guida e alla documentazione descrittiva delle modalità̀ di gestione e attuazione emanate dal MUR, nel rispetto dell’articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108”.
In relazione al caso di specie, si può fare riferimento alle “Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2 – Linee di investimento 1.3 – Partenariati Estesi a Università, Centri di ricerca, Imprese e finanziamento progetti di ricerca”, emanate in data 10 ottobre 2022.
Tale documento, inter alia, prevede tra i criteri generali di ammissibilità della spesa: “temporalità: la spesa deve essere stata sostenuta – ed effettivamente pagata – durante il periodo di ammissibilità fissato nel Decreto di concessione del finanziamento”.
Pertanto, in analogia a quanto previsto dalle Linee Guida MUR, le spese per i contratti a tempo determinato verranno considerate ammissibili solo se sostenute e pagate nel periodo di svolgimento del progetto finanziato e non verranno prese in considerazione eventuali richieste di rimborso relative a mensilità successive, anche se previste dal contratto a tempo determinato.

4) Se la situazione patrimoniale, come attestata dal bilancio al dicembre 2024, corrisponde a un importo superiore rispetto all’ammontare dell’intero progetto, è necessario comunque esibire qualche tipo di garanzia (fideiussione bancaria, ecc.) e, se si, di che tipo?

Come disciplinato dall’Allegato C – Requisiti di Affidabilità economico-finanziaria all’Avviso, la situazione patrimoniale del beneficiario rispetto ai costi proposti sul progetto e ai contributi richiesti concorre a determinare l’ammissibilità o meno della proposta.
La garanzia viene invece richiesta obbligatoriamente solo nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda richiedere un’anticipazione del contributo concesso.
In particolare, l’art. 7.3 dell’Avviso HUB HEAL ITALIA 31/2025 stabilisce che:
“Il beneficiario potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 50% dell’agevolazione ammessa al finanziamento. La richiesta dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria a copertura dell’importo richiesto, rilasciata in favore dell’HUB.”
Pertanto:
Se si richiede l’anticipazione, è obbligatorio allegare una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell’importo anticipato.
Se non si richiede l’anticipazione, non è necessario presentare alcuna garanzia, indipendentemente dalla situazione patrimoniale dell’impresa.

5) Tra i costi di consulenza, è possibile inserire costi per agenzie che supportano allo studio preliminare per la richiesta di certificazione medicale relativa al prototipo che sarà il risultato del progetto?

Il paragrafo 4 dell’Avviso n.31/2025 prevede che: “Il contributo di cui al presente Avviso viene concesso secondo quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento di esenzione (UE) N. 2014/651, cosiddetto GBER, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 26 giugno 2014, serie L, e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dalla Comunicazione (UE) 2022/C 414/01, che disciplina gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, il presente regime di aiuti prevede una intensità di aiuto entro le percentuali applicabili ai costi ammissibili.”. Nello specifico, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale. Le consulenze potranno essere ritenute ammissibili solo se ricadenti in tali categorie e se sia provato il nesso tra la consulenza richiesta e la realizzazione del progetto stesso.

L’art. 7.3 dell’Avviso HUB HEAL ITALIA 31/2025 stabilisce che:
“Il beneficiario potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 50% dell’agevolazione ammessa al finanziamento. La richiesta dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria a copertura dell’importo richiesto, rilasciata in favore dell’HUB.”
Pertanto, la garanzia è richiesta obbligatoriamente solo nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda richiedere un’anticipazione del contributo concesso.

L’art. 7.3 dell’Avviso HUB HEAL ITALIA 31/2025 stabilisce che:
“Il beneficiario potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 50% dell’agevolazione ammessa al finanziamento. La richiesta dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria a copertura dell’importo richiesto, rilasciata in favore dell’HUB.”
Pertanto, la garanzia è richiesta obbligatoriamente solo nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda richiedere un’anticipazione del contributo concesso.

7) Soggettività ente proponente Avviso punto 2.2.1 Start-up innovative

L’ammissione come ente proponente nelle forme prescritte dall’avviso: Start-up innovative, Spin Off accademici o PMI innovative viene giustificata sulla individualità di cui ai rinvii normativi espressamente richiamati, sia nelle forme “costituite” che “costituendi” relativamente ai DL.179/2012, e ss.mm.ii., DL 279/ 1999 e ss.mm.iim nonché DL. 3/2015 e ss.mm.ii.,
Ancora, l’avviso indicava espressamente che “nel caso di proposte relative a Start-up o Spin-off da costituire, la partecipazione è aperta anche ai ricercatori o gruppi di ricerca provenienti da soggetti giuridici che nell’ambito del partenariato HEAL ITALIA rivestono il ruolo di Spoke, Affiliato allo Spoke o Beneficiario di precedente Avviso a Cascata, purché tali soggetti giuridici non prendano parte alla compagine societaria”.
Pertanto la possibilità della partecipazione delle Università non è diretta. In caso di presentazione nella forma di “Start-up innovativa” l’istanza deve essere avanzata da una costituenda società di capitali rappresentata dai ricercatori provenienti dalle Università ai sensi dell’art.25 c.2 lett.h) punto 2 del DL.179/2012 avendo tali ricercatori un rapporto di “impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
A titolo di esempio (indicativo e non esaustivo): gruppo di ricercatori appartenenti ad una università che intende presentare una proposta per costituire una start-up (anche in forma di cooperativa) o spin-off (universitari) avanzerà istanza non come Università come figura imprenditoriale costituenda rappresentata da professori, ricercatori universitari, dottorandi, borsisti dell’università o da altri enti pubblici di ricerca, che si distaccano dall’organizzazione di cui fanno parte per avviare un’attività imprenditoriale indipendente.
Si ripete, dunque, che il soggetto giuridico beneficiario dell’agevolazione sarà il proponente costituito (o costituendo) secondo le forme del C.C. e secondo le indicazioni di cui al punto 2 dell’avviso che include le tre soggettività alternative.
In ordine al quesito relativo ai termini della partecipazione del personale docente e ricercatore alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ivi compresa la possibilità di rendicontare la retribuzione relativa alle loro prestazioni, si fornisce il seguente chiarimento.
Si premette che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, all’art. 9 prevede che: “La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, (…)”.
Successivamente, il Decreto10 agosto 2011, n. 168, con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ha rimandato gli Atenei, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, la definizione dei casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, ovvero l’individuazione dei casi di incompatibilità o di conflitto di interesse.

8) Ammissibilità spese

Pur non essendo esclusa a priori la partecipazione del personale docente e ricercatore alla società costituita o costituenda, le Linee Guida per la Rendicontazione M4C2 I 1.3, al paragrafo 6, che disciplinano le categorie di spese di personale rendicontabili, prevedono che le unità di personale rendicontabile dovranno risultare in rapporto con il Soggetto Beneficiario, come dipendenti a tempo determinato o indeterminato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ciò appare in contrasto con l’inquadramento del personale docente e ricercatore, essendo gli stessi già dipendenti dell’Ateneo.
Resta salvo il rapporto di collaboratore a qualsiasi titolo, che dovrà essere esplicitato prima della firma dell’Atto d’Obbligo.

9) Unità locale già aperta al momento della presentazione della domanda o se sia possibile aprirla anche in fase successiva

Come da avviso l’intervento proposto deve realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), pertanto come luogo si terrà in considerazione “l’ubicazione della sede o delle sedi operative indicate nella proposta progettuale”.
In analogia alla forma “costituita e costituenda” della soggettività di Start-up innovative, Spin Off accademici e/o PMI innovative le unità locali saranno già aperta al momento della presentazione se ospitanti la forma già costituita o verranno aperte anche in fase successiva se dipendenti dalla costituenda soggettività.
Pertanto l’unità locale dovrà risultare attiva, ovvero effettivamente localizzata (indirizzo e titolo di utilizzo) e dotata di tutte le attrezzature necessarie ai fini delle attività di ricerca da condurre, prima della firma dell’atto d’obbligo; esempio unità operativa (di una PMI gia costituita) non operante nel mezzogiorno che dovrà rendere operativa, funzionante e funzionale la sede prima della stipula della convenzione.
La Fondazione Heal Italia si riserva di richiedere tutta la documentazione a comprova della operatività dell’unità operativa locale ed al suo effettivo utilizzo da parte del team di ricerca che indicato nella proposta progettuale.

10) Allegato 10 B – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per le start-up innovative, in particolare alla formula Δ CS => (CP – I)

Qualora la copertura della quota non finanziata dall’agevolazione risulti nella disponibilità del beneficiario proponente, rispettando così i requisiti economico-finanziari richiesti, la stessa potrà essere dimostrata attraverso una lettera di “bancabilità” rilasciata dall’ istituto di credito in cui vengono detenute le risorse finanziarie in questione assieme ad una dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale del proponente-beneficiario con la quale dichiara le risorse verranno vincolate e destinate alla realizzazione del progetto.